Il Tribunale revocava al Condannato la sospensione condizionale della pena, poiché non aveva risarcito il danno di quindicimila euro alla parte civile. La sentenza originaria non fissava un termine per il pagamento. Il Condannato ricorreva in Cassazione, lamentando l'assenza di un termine scaduto e la propria impossibilità economica oggettiva, provata dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Prima Sezione Penale ha rilevato un profondo contrasto giurisprudenziale sul punto: per un orientamento il termine coincide con il passaggio in giudicato della sentenza, per un altro coincide con la scadenza del termine di sospensione di due o cinque anni. Per risolvere questo contrasto, la Corte ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite.
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