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Art. 1183 Codice Civile — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 1183 Codice Civile

Sospensione condizionale della pena: risarcire subito o revoca
Il Tribunale di Vercelli aveva rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di revocare la sospensione condizionale della pena a un condannato che non aveva risarcito il danno alla vittima. Secondo il giudice di merito, in mancanza di un termine fissato in sentenza, il condannato aveva cinque anni di tempo per pagare. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Procuratore. I giudici di legittimità hanno stabilito che, se la sentenza non fissa un termine, l'obbligo di risarcimento per ottenere la sospensione condizionale della pena scatta immediatamente al momento del passaggio in giudicato della condanna, trattandosi di un debito di denaro subito esigibile.
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Sospensione condizionale della pena: scontro sui tempi per pagare
Il Tribunale revocava al Condannato la sospensione condizionale della pena, poiché non aveva risarcito il danno di quindicimila euro alla parte civile. La sentenza originaria non fissava un termine per il pagamento. Il Condannato ricorreva in Cassazione, lamentando l'assenza di un termine scaduto e la propria impossibilità economica oggettiva, provata dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Prima Sezione Penale ha rilevato un profondo contrasto giurisprudenziale sul punto: per un orientamento il termine coincide con il passaggio in giudicato della sentenza, per un altro coincide con la scadenza del termine di sospensione di due o cinque anni. Per risolvere questo contrasto, la Corte ha rimesso la decisione alle Sezioni Unite.
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Sospensione condizionale: i termini del risarcimento
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza che revocava la sospensione condizionale della pena a un condannato per mancato risarcimento del danno. Il Tribunale aveva ritenuto che, in assenza di un termine fissato in sentenza, il pagamento dovesse avvenire al momento del passaggio in giudicato. La Suprema Corte, applicando i principi delle Sezioni Unite, ha invece stabilito che il termine per l'adempimento coincide con la scadenza del periodo di prova di cinque anni previsto dall'art. 163 c.p., rendendo la revoca prematura e illegittima.
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