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Art. 1183 Codice Civile — Anno 2023

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Altri anni per Art. 1183 Codice Civile

Licenziamento collettivo: limiti e criteri di scelta
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di licenziamento collettivo in cui un'azienda di servizi aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare solo alle sedi di Roma e Napoli. Un'ex dipendente ha impugnato il licenziamento, sostenendo che la comparazione avrebbe dovuto estendersi a tutto il personale nazionale. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando la legittimità della procedura. È stato chiarito che un'azienda può limitare l'ambito di comparazione a specifiche unità produttive, a condizione che nella comunicazione di avvio della procedura siano esplicitate in modo trasparente le oggettive esigenze tecnico-produttive, organizzative ed economiche che giustificano tale scelta, permettendo così un efficace controllo da parte delle organizzazioni sindacali.
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