Una struttura sanitaria fraziona un credito verso un ente pubblico. Le Sezioni Unite della Cassazione stabiliscono che, in presenza di un giudicato parziale che impedisce di riunire le cause, la domanda successiva non può essere dichiarata improponibile. Il giudice deve decidere nel merito, sanzionando l'abusivo frazionamento del credito attraverso la condanna alle spese processuali, anche per la parte vincitrice.
Continua »