I comproprietari di un immobile hanno citato in giudizio l'Ente Gestore della Strada davanti al Giudice di Pace per i danni causati da una cattiva manutenzione stradale, ottenendo il risarcimento massimo consentito di cinquemila euro. Successivamente, basandosi su una perizia tecnica che stimava un danno superiore, hanno avviato una seconda causa davanti al Tribunale per richiedere la differenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per vizi di notifica. I giudici hanno chiarito che il risarcimento per un unico fatto illecito non può essere diviso in più cause. Questo comportamento costituisce un vietato frazionamento del credito, poiché viola il principio del giudicato, che copre sia quanto richiesto sia quanto si sarebbe potuto richiedere nel primo giudizio. Di conseguenza, i proprietari hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese legali.
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