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Art. 1181 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1181 Codice Civile

Accollo del mutuo: il rifiuto delle rate non blocca il precetto
Un privato cittadino ha opposto un atto di precetto con cui una banca intimava il pagamento di oltre centodiecimila euro. Il debito derivava dall'accollo del mutuo stipulato in origine da una cooperativa edilizia. La debitrice sosteneva che la banca avesse omesso di inviare un nuovo piano di ammortamento e avesse ingiustificatamente rifiutato versamenti parziali. I giudici di merito hanno rigettato l'opposizione. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, dichiarando il ricorso inammissibile e infondato. La Suprema Corte ha chiarito che l'assenza di un nuovo prospetto di rimborso non toglie efficacia al titolo esecutivo se la debitrice ha versato le rate per due anni dimostrando di conoscerne i termini. Inoltre, la banca ha il diritto legittimo di rifiutare adempimenti parziali della prestazione.
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Compensi professionali dell’avvocato: tariffe e saldo
Due legali hanno assistito una cliente in una complessa disputa societaria familiare, pattuendo le tariffe vigenti nella lettera di incarico. Dopo il pagamento di una cospicua somma con causale riferita a tutte le procedure e la successiva revoca del mandato, i professionisti hanno chiesto ulteriori compensi professionali dell'avvocato calcolati sulle vecchie tariffe abrogate. I giudici di merito hanno respinto la pretesa, ritenendo applicabili i parametri vigenti alla fine del rapporto e qualificando il bonifico come saldo onnicomprensivo. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente le decisioni precedenti, rigettando il ricorso dei professionisti e condannandoli alle spese processuali.
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Frazionamento del credito: chiedere i danni a rate costa caro
I comproprietari di un immobile hanno citato in giudizio l'Ente Gestore della Strada davanti al Giudice di Pace per i danni causati da una cattiva manutenzione stradale, ottenendo il risarcimento massimo consentito di cinquemila euro. Successivamente, basandosi su una perizia tecnica che stimava un danno superiore, hanno avviato una seconda causa davanti al Tribunale per richiedere la differenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per vizi di notifica. I giudici hanno chiarito che il risarcimento per un unico fatto illecito non può essere diviso in più cause. Questo comportamento costituisce un vietato frazionamento del credito, poiché viola il principio del giudicato, che copre sia quanto richiesto sia quanto si sarebbe potuto richiedere nel primo giudizio. Di conseguenza, i proprietari hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese legali.
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