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Art. 118 Codice di Procedura Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 118 Codice di Procedura Civile

Rinuncia tacita del lavoratore: il ritardo non basta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33730/2023, ha stabilito che il semplice ritardo di un lavoratore nel rivendicare un proprio diritto retributivo non costituisce una rinuncia tacita. Nel caso esaminato, un dipendente chiedeva il pagamento di maggiorazioni per la pausa mensa, considerata orario di lavoro. L'azienda si opponeva, sostenendo che l'inerzia prolungata del lavoratore avesse generato un legittimo affidamento sulla sua rinuncia. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che la rinuncia tacita richiede comportamenti inequivocabili che dimostrino la volontà di abbandonare il diritto, non essendo sufficiente la sola inerzia.
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Trattamento retributivo: la Cassazione decide
Una dottoressa impiegata presso la struttura sanitaria di una base militare estera in Italia ha richiesto un adeguamento salariale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha risolto la controversia sul corretto trattamento retributivo. La Corte ha confermato la decisione di merito che individuava nel CCNL delle Case di Cura Private il parametro di riferimento per il calcolo delle differenze retributive, rigettando le pretese della lavoratrice per l'applicazione di altri contratti o per il riconoscimento di indennità specifiche come quella di bilinguismo. La decisione sottolinea l'importanza di individuare l'attività più affine nel paese ospitante per garantire un trattamento non meno favorevole.
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Assegno ad personam: cosa entra nel calcolo? Analisi
Un dipendente, trasferito da un ente pubblico soppresso a un Ministero, ha richiesto il mantenimento del trattamento economico precedente. La Corte di Cassazione ha stabilito che la norma speciale applicabile tutela l'irriducibilità della retribuzione tramite un assegno ad personam che include solo le voci fisse e continuative. La Corte ha escluso il riconoscimento automatico dell'anzianità pregressa ai fini della progressione di carriera e di alcuni emolumenti variabili, come i premi assicurativi, cassando la precedente decisione della Corte d'Appello.
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Indennità ferie non godute: doveri del datore di lavoro
Un dirigente in pensione ottiene il pagamento delle ferie residue. La Corte di Cassazione conferma che l'indennità ferie non godute è dovuta se il datore di lavoro non dimostra di aver messo il dipendente, anche se dirigente, in condizione di fruirne. Il rifiuto esplicito del datore rende la mancata fruizione non imputabile al lavoratore, legittimando la richiesta di compensazione economica.
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Servizio scuole paritarie: no al punteggio mobilità
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32709/2023, ha stabilito che il servizio pre-ruolo svolto dai docenti presso le scuole paritarie non può essere riconosciuto ai fini del punteggio per la mobilità del personale della scuola statale. La Corte ha chiarito che, sebbene la legge garantisca un trattamento equipollente agli alunni, non ha mai inteso equiparare il rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie a quello dei docenti statali. Di conseguenza, in assenza di una norma specifica, il servizio scuole paritarie non è valutabile, riformando le precedenti decisioni di merito che avevano dato ragione ai docenti.
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Servizio scuole paritarie: no al punteggio mobilità
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32713/2023, ha stabilito che il servizio pre-ruolo prestato dai docenti nelle scuole paritarie non è riconoscibile ai fini del punteggio per la mobilità territoriale nel pubblico impiego. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Ministero dell'Istruzione, ribaltando le decisioni dei giudici di merito. La motivazione si fonda sulla non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale, assenza di una norma di legge che ne consenta l'equiparazione per tali fini.
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Risoluzione consensuale: legittima la condizione?
Una lavoratrice ha richiesto l'accesso a un fondo di esodo, che prevedeva una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. L'azienda ha subordinato l'accordo alla rinuncia, da parte della dipendente, a una causa pendente per mobbing. Di fronte al rifiuto della lavoratrice, l'accordo non si è perfezionato. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della condotta aziendale, ritenendola espressione della libera autonomia negoziale delle parti e respingendo il ricorso della lavoratrice.
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Progressione stipendiale docenti: sì anche ai precari
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31662/2023, ha stabilito che i docenti precari hanno diritto alla stessa progressione stipendiale dei colleghi di ruolo, basata sull'anzianità di servizio maturata. La Corte ha chiarito che la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento o la natura temporanea dei contratti non costituiscono ragioni oggettive per giustificare una disparità di trattamento economico, poiché le mansioni svolte sono sostanzialmente identiche. La decisione si fonda sul principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea.
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Obbligo retributivo cedente: il datore di lavoro paga
La Corte di Cassazione conferma che, in caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, l'obbligo retributivo del cedente verso il lavoratore è di natura salariale e non risarcitoria. Il datore di lavoro originario, che non riammette in servizio il dipendente, è tenuto a corrispondere l'intera retribuzione, senza poter detrarre quanto percepito dal lavoratore presso l'azienda cessionaria (c.d. aliunde perceptum). La sentenza ribadisce che il rapporto di lavoro prosegue legalmente con il cedente, il quale si trova in una situazione di mora del creditore.
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Trasferimento ramo d’azienda: obblighi del cedente
La Cassazione conferma che in caso di trasferimento ramo d'azienda illegittimo, l'obbligo del datore di lavoro cedente che non ottempera all'ordine di reintegra ha natura retributiva e non risarcitoria. Di conseguenza, non è possibile detrarre quanto percepito dal lavoratore presso il cessionario. L'obbligo di pagare l'intera retribuzione sorge dalla mora del creditore (datore di lavoro).
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Retribuzione docenti precari: sì all’anzianità
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31518/2023, ha stabilito che la retribuzione dei docenti precari deve tenere conto dell'intera anzianità di servizio maturata, applicando la stessa progressione stipendiale prevista per i docenti di ruolo. La Corte ha respinto il ricorso di un'amministrazione regionale, affermando che la mancanza del titolo di abilitazione o la frammentarietà degli incarichi non costituiscono motivi validi per giustificare una disparità di trattamento economico, in applicazione del principio di non discriminazione previsto dalla normativa europea.
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Progressione stipendiale docenti: sì alla parità
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di alcuni docenti precari alla stessa progressione stipendiale dei colleghi di ruolo. La Corte ha stabilito che né la mancanza del titolo di abilitazione né la natura a tempo determinato del rapporto possono giustificare una disparità di trattamento economico, in applicazione del principio di non discriminazione europeo. La decisione si fonda sulla sostanziale identità delle mansioni svolte, riconoscendo il valore dell'anzianità di servizio maturata per la progressione stipendiale docenti.
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Progressione stipendiale docenti: sì all’anzianità
Una docente con contratti a tempo determinato ha citato in giudizio un'amministrazione regionale per ottenere il riconoscimento della progressione stipendiale legata all'anzianità di servizio, al pari dei colleghi di ruolo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'amministrazione, confermando il diritto della docente. Secondo la Corte, né la mancanza del titolo di abilitazione né la natura frammentaria del servizio giustificano una disparità di trattamento economico, in virtù del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE.
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Progressione stipendiale docenti: sì anche senza titolo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31514/2023, ha stabilito che i docenti precari hanno diritto alla progressione stipendiale basata sull'anzianità di servizio, al pari dei colleghi di ruolo, anche in assenza del titolo di abilitazione. La mancanza di tale titolo non costituisce una ragione oggettiva per giustificare una disparità di trattamento retributivo, dato che le mansioni svolte sono identiche. La decisione si fonda sul principio di non discriminazione sancito dalla normativa europea, che impone il riconoscimento dell'esperienza maturata ai fini retributivi.
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Progressione stipendio docenti: sì anche ai supplenti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31511/2023, ha rigettato il ricorso di un'amministrazione regionale, confermando il diritto alla progressione di stipendio per i docenti supplenti, basata sull'anzianità di servizio maturata. La Corte ha stabilito che la mancanza del titolo di abilitazione non costituisce una ragione oggettiva per giustificare una disparità di trattamento economico rispetto al personale di ruolo, poiché le mansioni svolte sono identiche. Questa decisione riafferma il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato sancito dalla normativa europea.
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Progressione stipendio docenti: sì alla parità precari
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31510/2023, ha stabilito che i docenti precari hanno diritto alla stessa progressione di stipendio dei colleghi di ruolo, basata sull'intera anzianità di servizio maturata. La Corte ha chiarito che la mancanza del titolo di abilitazione o la natura temporanea del contratto non sono motivi validi per giustificare una disparità di trattamento retributivo, in applicazione del principio di non discriminazione di matrice europea. Di conseguenza, è stata confermata la condanna di un'amministrazione regionale al pagamento delle differenze retributive a una docente supplente.
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Retribuzione docenti precari: parità con i ruoli
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31508/2023, ha stabilito che la retribuzione dei docenti precari deve includere la progressione stipendiale basata sull'anzianità di servizio, alla pari dei colleghi di ruolo. La Corte ha chiarito che la mancanza del titolo di abilitazione non costituisce una ragione oggettiva per giustificare una disparità di trattamento economico, poiché le mansioni svolte sono identiche. Questa decisione rafforza il principio di non discriminazione nel pubblico impiego scolastico.
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Cessione ramo d’azienda: quando non si applica la decadenza
In un caso di cessione di ramo d'azienda nel settore bancario, la Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori non sono soggetti a termini di decadenza per richiedere l'accertamento della continuità del loro rapporto di lavoro con la società acquirente. L'ordinanza conferma che, se l'operazione costituisce un effettivo trasferimento ai sensi dell'art. 2112 c.c., la tutela legale dei dipendenti è automatica e non può essere annullata da accordi individuali basati su presupposti errati, i quali sono da considerarsi nulli.
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Anzianità docenti precari: sì alla parità retributiva
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'amministrazione regionale, confermando il diritto alla parità di trattamento retributivo per i docenti non di ruolo. La sentenza stabilisce che l'anzianità dei docenti precari deve essere pienamente riconosciuta ai fini della progressione stipendiale, anche in assenza del titolo di abilitazione, poiché la mansione svolta è identica a quella dei colleghi di ruolo.
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Progressione stipendiale docenti precari: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una Regione Autonoma, confermando il diritto alla progressione stipendiale per docenti precari. La Corte ha stabilito che la mancanza del titolo di abilitazione non giustifica un trattamento economico inferiore rispetto ai docenti di ruolo, poiché il lavoro svolto è identico. La decisione si fonda sul principio di non discriminazione previsto dalla normativa europea, valorizzando l'effettivo servizio prestato ai fini del calcolo dell'anzianità e della relativa retribuzione.
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