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Art. 118 Codice Penale — Sezione Quarta Penale

Altri anni per Art. 118 Codice Penale

Droga e complice all’oscuro: niente aggravante dell’arma
Due soggetti gestivano una cessione di stupefacenti. Le forze dell'ordine hanno rinvenuto una pistola all'interno della cassaforte dell'abitazione di uno dei due complici. La Corte d'Appello ha condannato entrambi gli imputati, applicando anche al collaboratore l'aggravante dell'arma, nonostante la sua precedente assoluzione dal reato di detenzione della pistola stessa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di quest'ultimo. I giudici hanno chiarito che l'aggravante dell'arma, pur essendo di natura oggettiva, non può estendersi automaticamente al complice senza la prova della sua conoscenza o concreta prevedibilità. La Suprema Corte ha invece respinto il ricorso dell'esclusivo possessore dell'arma per manifesta infondatezza.
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Aggravante ingente quantitativo: ‘Non sapevo’ non basta
Due persone sono state condannate per la detenzione a fini di spaccio di 22 kg di hashish, nascosti in due immobili vicini. Hanno contestato l'applicazione dell'aggravante ingente quantitativo stupefacenti, sostenendo di non essere consapevoli della quantità totale. La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi, stabilendo un principio chiave: l'aggravante si applica non solo a chi conosce la quantità esatta, ma anche a chi la ignora per colpa. La consapevolezza può essere dedotta dalle circostanze, come l'organizzazione logistica e i ruoli dei complici. La condanna è stata quindi confermata.
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Bilanciamento circostanze: la Cassazione chiarisce
Un'imputata ricorre in Cassazione per la mancata riduzione di pena nonostante il riconoscimento di un'attenuante. La Corte chiarisce il meccanismo del bilanciamento circostanze con la recidiva, ritenuto implicito nella decisione d'appello, e rigetta il ricorso.
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Responsabilità 231: esclusa per condotta sporadica
La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per responsabilità 231 a carico di una società di costruzioni, in seguito alla morte di due tecnici in un paese straniero ad alto rischio. La Corte ha stabilito che la condotta imprevedibile e sporadica di un manager locale, che agì in violazione delle prassi aziendali, interrompe il nesso causale. L'assoluzione dei vertici aziendali e l'assenza di un vantaggio economico concreto per l'ente hanno reso illogica la condanna per 'colpa di organizzazione', escludendo così la responsabilità amministrativa della società.
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