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Art. 117 Codice Penale — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 117 Codice Penale

Esecuzione della pena presso il domicilio: stop se c’è omicidio
Un condannato per concorso in omicidio chiedeva l'esecuzione della pena presso il domicilio per espiare un residuo di pena inferiore a diciotto mesi, ai sensi della Legge 199/2010. Il Tribunale di Sorveglianza respingeva la richiesta a causa della natura ostativa del reato commesso. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo l'attenuazione della pericolosità e la recente riforma penitenziaria. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno confermato che i delitti inclusi nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, come l'omicidio, costituiscono una causa di esclusione oggettiva e automatica dall'accesso alla misura domiciliare disciplinata dalla Legge 199/2010, rendendo superfluo ogni giudizio sulla meritevolezza o sul percorso rieducativo.
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Collusione con Finanziere: Privato condannato, pena accessoria via
Un commercialista, tenutario delle scritture contabili di diverse società, si accordava con alcuni militari della Guardia di Finanza per influenzare delle verifiche fiscali in corso. La Corte di Cassazione ha affrontato la questione della punibilità dell'extraneus nella collusione con un finanziere. I giudici hanno stabilito che il privato cittadino è responsabile penalmente non per il semplice accordo, ma quando la sua condotta va oltre e si configura come istigazione o determinazione del reato del pubblico ufficiale. La condanna del commercialista è stata quindi confermata nel merito, ma la Corte ha annullato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ritenendola non applicabile a questa specifica fattispecie di reato militare.
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