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Art. 1165 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 1165 Codice Civile

Usucapione di beni immobili: il fallimento non ferma il possesso
Il Fallimento di una società immobiliare ha chiesto la restituzione di un locale adibito a ricovero barche. L'Occupante ha resistito eccependo l'avvenuta usucapione di beni immobili, avendo posseduto il bene in modo esclusivo e continuativo dal 1982. Il Fallimento sosteneva che la dichiarazione di fallimento del 2001 avesse interrotto i termini per l'usucapione e che il possesso fosse dovuto a mera tolleranza, dato che il marito dell'occupante era l'amministratore della società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fallimento, stabilendo che l'apertura del fallimento non interrompe il possesso utile a usucapire. Solo un'azione di recupero del curatore interrompe tale termine. Vince l'Occupante, che mantiene la proprietà del bene.
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Usucapione tra coniugi: è possibile? La Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8931/2024, ha stabilito che l'usucapione tra coniugi non può maturare durante il matrimonio. La legge, infatti, prevede una causa di sospensione dei termini necessari per l'acquisto della proprietà per usucapione, a tutela del rapporto coniugale. Il caso riguardava una moglie che, a seguito del fallimento del marito, rivendicava la metà dei beni immobili aziendali e della casa familiare, sostenendo di averli posseduti ininterrottamente. La Corte ha respinto il ricorso, confermando che il termine per l'usucapione non decorre tra i coniugi.
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