Un comproprietario ha domandato l'accertamento dell'usucapione di beni in comproprietà, sostenendo di aver utilizzato in via esclusiva alcuni terreni agricoli condivisi con i familiari. La Corte d'Appello ha respinto la pretesa poiché il richiedente non ha dimostrato un possesso esclusivo antecedente al maggio 2008, data dell'intimazione a rimuovere della legna dal fondo. Il soccombente ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'omesso esame di documenti storici. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudizio di legittimità non consente un nuovo esame dei fatti o delle prove già valutati nei gradi di merito. L'usucapione di beni in comproprietà richiede l'esternazione inequivoca dell'esclusione degli altri contitolari dal godimento del bene. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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