Un Comune, dopo aver occupato per decenni un terreno statale e avervi costruito case popolari, ne rivendicava la proprietà per usucapione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che l'occupazione iniziale, avvenuta con un'autorizzazione amministrativa, costituisce mera detenzione e non possesso ad usucapionem. In assenza di un atto formale di opposizione al proprietario, non è possibile acquisire il bene e sorge l'obbligo di risarcire il danno per l'illegittima occupazione.
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