Una società alberghiera ha contestato un avviso di accertamento TARI, sostenendo che la sua chiusura stagionale giustificasse una riduzione della tassa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il presupposto della TARI è la detenzione di locali potenzialmente idonei a produrre rifiuti. La mera chiusura stagionale, in presenza di una licenza annuale, non è sufficiente a escludere il pagamento. Per l'esenzione, l'impresa deve provare una concreta e oggettiva impossibilità di utilizzare i locali, condizione non soddisfatta dalla semplice inattività volontaria.
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