Un automobilista ha subito una condanna per il reato di guida senza patente a causa della reiterazione della violazione nell'arco di un biennio. Il conducente guidava un veicolo nonostante la notifica di revoca del titolo di guida e una precedente condanna definitiva per la stessa infrazione. La difesa ha impugnato la decisione in Cassazione contestando la recidiva, chiedendo l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la concessione delle attenuanti generiche e la prescrizione del procedimento. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente le tesi difensive. La Corte ha chiarito che la natura penale dell'infrazione presuppone già l'abitualità della condotta, elemento che impedisce l'applicazione dell'esimente di tenuità. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso e hanno condannato l'imputato al pagamento delle spese e a tremila euro alla cassa delle ammende.
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