Una società di factoring agiva contro un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per il pagamento di prestazioni sanitarie. L'ASL si opponeva sostenendo, tra l'altro, il superamento del budget di spesa. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito un principio fondamentale: l'onere della prova relativo al superamento del tetto di spesa grava interamente sull'ASL. La Corte d'Appello aveva erroneamente invertito tale onere, basando la sua decisione su documentazione generica e contestata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio su questo punto cruciale.
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