Una Contribuente ha contestato sette cartelle di pagamento per tasse automobilistiche, sollevando questioni sulla notifica cartella di pagamento, la motivazione e la prescrizione. Dopo un accoglimento in primo grado e un rigetto in appello, la Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso. La Corte ha ribadito che la notifica a mezzo posta può essere eseguita solo da soggetti abilitati, non direttamente dall'agente della riscossione. Inoltre, ha evidenziato l'insufficienza della prova di notifica, poiché gli avvisi di ricevimento non erano chiaramente collegati a tutte le cartelle. La sentenza d'appello è stata annullata.
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