Un contribuente contesta un accertamento sintetico basato sul possesso di quattro cavalli, sostenendo di averli venduti prima degli anni d'imposta. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, stabilendo che, una volta ammesso il possesso precedente, l'onere della prova della cessione ricade sul contribuente. Delle semplici autocertificazioni prodotte anni dopo non sono state ritenute prova sufficiente.
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