Un uomo, subentrato al padre defunto nell'assegnazione di un terreno di riforma fondiaria, ha chiesto alla sorella il rilascio delle porzioni da lei occupate. La donna ha richiesto il rimborso delle spese per i miglioramenti apportati al fondo. La Corte d'Appello ha accolto la richiesta della donna, considerandola possessore di buona fede. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'uomo. La Suprema Corte ha chiarito che l'assegnatario di un terreno pubblico è un mero detentore e non un possessore. Di conseguenza, non si applica la disciplina sul rimborso delle spese per i miglioramenti prevista per il possesso. La distinzione tra possesso e detenzione esclude quindi il diritto al rimborso in questo caso specifico. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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