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Art. 1148 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1148 Codice Civile

Fallimento: Inopponibilità atto non trascritto, l’acquirente perde il box
Un soggetto aveva acquistato un box con una scrittura privata non trascritta da una società poi fallita. Il Curatore del fallimento ha chiesto la restituzione dell'immobile e un risarcimento per l'occupazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'atto di acquisto non trascritto è inopponibile al fallimento. L'occupante è quindi un detentore senza titolo, obbligato a restituire il bene e a risarcire i danni dall'inizio dell'occupazione. La richiesta di indennità per migliorie è stata respinta, dovendo essere gestita nella procedura fallimentare. La sentenza ribadisce l'importanza della trascrizione per l'inopponibilità atto non trascritto in caso di fallimento.
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Possessore di buona fede: scontro su ipoteche e migliorie
Un venditore chiede la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile per inadempimento dell'acquirente, scoprendo poi che il bene è gravato da ipoteche. Il venditore richiede la restituzione dell'immobile e dei frutti civili. L'acquirente chiede il rimborso per i miglioramenti apportati. La Corte di Cassazione conferma che l'acquirente mantiene la qualifica di possessore di buona fede fino alla domanda giudiziale di risoluzione. Di conseguenza, i frutti civili sono dovuti solo da tale data e l'acquirente ha diritto al rimborso delle spese per le migliorie apportate all'immobile. Il ricorso del venditore viene interamente rigettato.
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Vendita immobiliare con procura: tra acquisto valido e abuso
Una complessa vicenda immobiliare riguarda la validità di una vendita immobiliare con procura di un sottotetto a Milano. Il Secondo Acquirente rivendica la proprietà dell'intero immobile, contestando l'acquisto precedente del Primo Occupante, avvenuto tramite un intermediario che aveva superato i limiti della procura ricevuta dalla società venditrice. La Corte d'Appello dichiara nullo l'intero contratto del Primo Occupante. La Cassazione accoglie parzialmente i ricorsi di entrambe le parti: stabilisce che l'inefficacia per eccesso di procura colpisce solo la porzione eccedente i poteri di rappresentanza (circa 10-11 mq erano validamente trasferiti). Di conseguenza, ridefinisce i criteri per l'indennità di occupazione e per il rimborso delle spese di ristrutturazione, che deve seguire le regole dell'arricchimento senza causa. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello.
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