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Art. 114 Costituzione — Sezione Sezioni Unite Civile

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Rimborso Spese Uffici Giudiziari: il Comune paga, ma decide il TAR
Un Comune ha chiesto al Ministero della Giustizia il rimborso integrale delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari sul suo territorio. Il Ministero ha rimborsato solo una parte della somma. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che la determinazione del contributo statale non è un obbligo di pagamento automatico, ma una decisione discrezionale della Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, il Comune non vanta un diritto soggettivo pieno, ma un interesse legittimo. La competenza a decidere la controversia sul rimborso spese uffici giudiziari spetta quindi al giudice amministrativo e non a quello ordinario.
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