L'Acquirente di un immobile versa al condominio la somma richiesta tramite decreto ingiuntivo per spese condominiali antecedenti compravendita, relative a delibere risalenti a oltre due anni prima del rogito. Successivamente, L'Acquirente chiede il rimborso a La Venditrice, la quale aveva firmato una specifica manleva per coprire ogni pendenza pregresso. La Corte d'Appello nega il rimborso sostenendo che L'Acquirente dovesse opporsi al decreto anziché pagare. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di L'Acquirente. I giudici chiariscono che la responsabilità solidale tra acquirente e venditore riguarda solo il biennio precedente all'acquisto. I debiti più vecchi rimangono a carico esclusivo di chi era proprietario al momento delle delibere. Il pagamento effettuato dall'acquirente costituisce indebito e attribuisce il diritto di rivalsa sul venditore.
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