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Art. 1138 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1138 Codice Civile

Revisione tabelle millesimali: vince la forma scritta sulla prassi
Una società condomina impugna la delibera assembleare che ripartisce le spese condominiali in violazione della tabella originaria allegata al regolamento. Il condominio difende la decisione sostenendo che una prassi pluridecennale ha introdotto nuovi criteri per comportamenti concludenti dopo alcuni ampliamenti dell'immobile. I giudici di merito respingono l'impugnazione, ritenendo valida la consuetudine applicata negli anni. La Corte di Cassazione ribalta la decisione e accoglie il ricorso della condomina. La Suprema Corte stabilisce che l'approvazione e la revisione tabelle millesimali richiedono necessariamente la forma scritta a pena di nullità. Una semplice prassi assembleare difforme non può modificare le quote millesimali vigenti, rendendo invalide le ripartizioni non formalizzate per iscritto.
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Regolamento condominiale: lavori vietati anche se approvati
Un condomino ha impugnato per revocazione una precedente ordinanza della Cassazione. Il caso originario riguardava la contestazione da parte del Condominio di alcuni lavori di recupero di un sottotetto eseguiti dal condomino. Il Condominio riteneva che tali opere violassero il regolamento condominiale contrattuale, che vietava modifiche esterne. La Cassazione aveva precedentemente accolto il ricorso del Condominio, stabilendo che una delibera assembleare successiva non potesse modificare o interpretare il regolamento condominiale senza il consenso unanime. Il condomino ha quindi chiesto la revocazione denunciando un errore di fatto dei giudici. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che gli errori contestati non erano decisivi e non incidevano sulla corretta interpretazione delle regole condominiali. Vince il Condominio.
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