Un amministratore di condominio subiva una condanna penale per aver omesso di presentare la SCIA antincendio di un edificio residenziale alto oltre 24 metri. Il professionista ricorreva in Cassazione sostenendo l'impossibilità tecnica di inviare la pratica prima del completamento delle opere necessarie. I lavori straordinari erano infatti bloccati dal mancato stanziamento dei fondi da parte dell'assemblea dei condomini. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la condanna con rinvio. I giudici hanno chiarito che la responsabilità penale non scatta in modo automatico. Il giudice di merito deve accertare se l'amministratore possedesse autonomi poteri di spesa e se abbia compiuto ogni atto esigibile per superare l'inerzia del condominio.
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