Un'impresa edile, creditrice di un condominio per lavori eseguiti, ha richiesto un decreto ingiuntivo per ottenere i documenti contabili e i dati dei condòmini morosi e in regola. Avendo l'amministratore consegnato i documenti in corso di causa, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. La Corte d'Appello ha compensato le spese legali per la novità della questione giuridica riguardante l'estensione dell'obbligo di comunicare i dati dei condòmini morosi anche a quelli in regola. L'impresa ha fatto ricorso in Cassazione contestando la compensazione delle spese. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la valutazione sulla novità della questione spetta al giudice di merito e che l'obbligo di cooperazione dell'amministratore riguarda specificamente la comunicazione dei dati dei condòmini morosi ai creditori, giustificando la compensazione delle spese legali in assenza di un orientamento consolidato.
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