Una società e i suoi soci si sono opposti a un'ingiunzione di pagamento per spese condominiali, sostenendo di avere un credito pregresso di 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che qualsiasi contestazione contabile su un rendiconto approvato deve essere fatta attraverso una formale impugnazione della delibera condominiale che lo ha ratificato, e non può essere sollevata come semplice difesa in un procedimento di pagamento.
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