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Art. 1135 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 1135 Codice Civile

Tabelle millesimali: il calcolo non omogeneo annulla la delibera
Una condomina ha impugnato la delibera assembleare che approvava a maggioranza nuove tabelle millesimali. La modifica era stata decisa dopo che la condomina aveva ampliato la propria abitazione recuperando il sottotetto. Tuttavia, il condominio ha calcolato i nuovi valori usando criteri non omogenei: metri quadri per alcune proprietà e numero di stanze per altre. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della condomina. I giudici hanno stabilito che l'assemblea non può modificare a maggioranza i criteri di riparto delle spese stabiliti dalla legge o da un accordo unanime. Una delibera che introduce criteri diversi e non omogenei per il futuro è nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto, poiché l'assemblea ha agito in difetto assoluto di attribuzioni. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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Delibera condominiale nulla: il costruttore non paga le spese
Il Condominio ha richiesto il pagamento delle spese condominiali alla Società Costruttrice per i suoi appartamenti rimasti invenduti. La Società si è opposta, invocando una clausola del regolamento contrattuale che la esonerava da tali contribuzioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che la decisione dell'assemblea di ripartire comunque le spese a carico della Società costituisce una delibera condominiale nulla e non semplicemente annullabile. Modificare a maggioranza i criteri di spesa contrattuali richiede infatti il consenso unanime di tutti i condomini. Di conseguenza, l'invalidità può essere fatta valere in ogni tempo, anche dopo la scadenza del termine ordinario di trenta giorni per l'impugnazione. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso del Condominio.
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Dati dei condòmini morosi: la Cassazione nega il rimborso spese
Un'impresa edile, creditrice di un condominio per lavori eseguiti, ha richiesto un decreto ingiuntivo per ottenere i documenti contabili e i dati dei condòmini morosi e in regola. Avendo l'amministratore consegnato i documenti in corso di causa, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. La Corte d'Appello ha compensato le spese legali per la novità della questione giuridica riguardante l'estensione dell'obbligo di comunicare i dati dei condòmini morosi anche a quelli in regola. L'impresa ha fatto ricorso in Cassazione contestando la compensazione delle spese. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la valutazione sulla novità della questione spetta al giudice di merito e che l'obbligo di cooperazione dell'amministratore riguarda specificamente la comunicazione dei dati dei condòmini morosi ai creditori, giustificando la compensazione delle spese legali in assenza di un orientamento consolidato.
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Impugnazione delibera assembleare: se non ti opponi devi pagare
Un condomino ha fatto causa all'amministratore di condominio chiedendo il risarcimento dei danni per presunte irregolarità nella gestione di alcuni lavori e spese. I giudici di merito hanno rigettato la richiesta, rilevando che i bilanci erano stati regolarmente approvati dall'assemblea e mai contestati. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il singolo condomino non può contestare le spese approvate dalla maggioranza se non ha effettuato una tempestiva impugnazione delibera assembleare nei termini di legge. L'obbligo di pagare le spese sorge infatti con l'approvazione del rendiconto, che vincola tutti i partecipanti se non viene annullato dal giudice. Di conseguenza, il ricorso del condomino è stato rigettato con condanna alle spese.
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Compensazione impropria: condomino perde e paga le quote
Un condominio ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un condomino per il mancato pagamento delle quote condominiali del 2012. Il condomino si è opposto, chiedendo la compensazione con un credito per lavori di ristrutturazione deliberato nella stessa assemblea. La Corte di Cassazione ha chiarito che in questo caso opera la compensazione impropria, poiché i debiti e i crediti derivano dallo stesso rapporto di gestione condominiale. Poiché il credito del condomino era già stato conteggiato e compensato nel bilancio consuntivo del 2011 (non impugnato dal condomino), egli non poteva utilizzarlo nuovamente per evitare il pagamento delle quote del 2012. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso del condominio, confermando l'obbligo di pagamento del condomino e rigettando definitivamente la sua opposizione.
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Approvazione consuntivo condominiale: valida anche senza riparto
Una condomina ha impugnato la delibera assembleare che approvava la contabilità finale di lavori straordinari, lamentando l'assenza del piano di riparto e sostenendo che l'accordo con l'impresa fosse una transazione illegittima senza il consenso unanime di tutti i proprietari. La Corte d'Appello ha respinto le sue tesi, ritenendo la delibera valida. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'approvazione consuntivo condominiale può avvenire anche senza il contestuale piano di riparto delle spese, che può essere rinviato a una riunione successiva. Inoltre, per gli accordi transattivi che non toccano i diritti reali sulle parti comuni, non serve l'unanimità dei condomini, ma basta la maggioranza qualificata. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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