Una condomina impugnava una delibera che approvava una polizza di tutela legale, sostenendo che violasse il diritto dei condomini dissenzienti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la stipula di una polizza tutela legale condominio rientra nei poteri gestionali dell'assemblea. Tale spesa, finalizzata alla gestione generale delle parti comuni, non è legata a una lite specifica e quindi non viola l'art. 1132 c.c., dovendo essere ripartita tra tutti i condomini.
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