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Art. 1122 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1122 Codice Civile

Innovazioni Condominiali: La Cassazione nega la Revocazione del Giudizio
Un Condomino ha chiesto la revocazione di una precedente sentenza della Cassazione. La sentenza precedente aveva respinto le sue richieste contro un altro Condomino, relative a presunte violazioni per **innovazioni condominiali** (demolizione di muri portanti, nuove finestre, divisione di un piano) e alterazione del decoro architettonico. La Corte d'Appello aveva ritenuto le opere non dannose per la statica né lesive del decoro, basandosi su una consulenza tecnica d'ufficio. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ribadito che l'errore di fatto per la revocazione deve essere percettivo, non di giudizio. Le valutazioni sulle **innovazioni condominiali** e il loro impatto sulla sicurezza e sul decoro sono giudizi di merito, non impugnabili con la revocazione.
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Opere su parti esclusive in condominio tra limiti e libertà
Alcuni condomini citano in giudizio una vicina lamentando che i lavori eseguiti per chiudere e delimitare il proprio appartamento al piano terra hanno sottratto luce e aria al ballatoio comune. I giudici di merito respingono la domanda poiché le opere non riducono la fruibilità del passaggio, né pregiudicano l'accesso o l'aerazione delle altre unità. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e conferma la decisione. La Corte ribadisce che la realizzazione di opere su parti esclusive in condominio è lecita se non elide o non riduce in modo apprezzabile le utilità delle cose comuni e non lede i diritti degli altri proprietari. I ricorrenti sono condannati a rimborsare le spese legali.
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Decoro architettonico: opere private e obbligo di demolizione
Alcuni proprietari hanno realizzato opere non autorizzate su un edificio residenziale, tra cui nuove persiane, un terrazzino con scala a chiocciola, volumi in muratura e finestre. I vicini hanno agito in giudizio contestando l'alterazione della facciata e la lesione dei propri diritti. La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di demolizione e ripristino dei luoghi a carico dei trasgressori. I giudici hanno chiarito che il decoro architettonico tutela l'armonia estetica di tutte le facciate del condominio, anche secondarie, a prescindere dal particolare pregio artistico dell'immobile. Nemmeno una sanatoria amministrativa sana l'illecito civile commesso contro gli altri condòmini. I ricorrenti sono stati condannati anche alle spese di giudizio.
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Regolamento condominiale: garage abusivi contro cortile comune
Un condomino ha trasformato un ex negozio in cinque garage, aprendo tre varchi nella facciata dell'edificio, e ha chiesto di vietare il parcheggio nel cortile comune. Il condominio si è opposto, lamentando la lesione del decoro architettonico e rivendicando l'uso del cortile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condomino. I giudici hanno stabilito che il regolamento condominiale può imporre limiti più severi rispetto alla legge, vietando qualsiasi modifica estetica esterna. Inoltre, il divieto regolamentare di "ingombrare" il cortile non impedisce il parcheggio delle auto, se interpretato alla luce del comportamento tollerante tenuto negli anni dai comproprietari. Il condomino è stato quindi condannato a ripristinare la facciata originaria e a consentire la sosta dei veicoli.
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