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Art. 1121 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1121 Codice Civile

Animazione in condominio: nullità della delibera per spese extra
Una proprietaria impugna una delibera che addebita a tutti i condomini le spese per un servizio di animazione in un complesso turistico. La Corte di Cassazione ha confermato la sua vittoria, stabilendo la nullità della delibera condominiale. L'assemblea non può imporre costi per servizi non essenziali e a fruizione separata, come l'animazione, perché esulano dalla gestione delle parti comuni. Decidere su materie estranee alle proprie competenze legali rende la delibera nulla per impossibilità giuridica dell'oggetto, poiché l'assemblea agisce senza averne il potere.
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Delibera condominiale: impugnazione e termini
La Corte di Cassazione chiarisce che una delibera condominiale successiva, che si limita ad attuare una decisione precedente non impugnata, non può essere contestata per vizi che avrebbero dovuto essere sollevati contro la prima. Nel caso di specie, alcuni condomini avevano impugnato la delibera di ripartizione delle spese per la riparazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, sostenendo che una decisione ancora precedente ne avesse deliberato la dismissione. La Corte ha respinto il ricorso, evidenziando che i condomini avrebbero dovuto impugnare la delibera intermedia che, di fatto, aveva revocato la dismissione e approvato la riparazione. Non avendolo fatto nei termini di legge, tale decisione era divenuta definitiva e vincolante.
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