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Art. 1121 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1121 Codice Civile

Spese condominiali e videosorveglianza: regole sulla maggioranza
Una condomina ha impugnato le delibere dell'assemblea riguardanti la divisione delle spese condominiali e videosorveglianza. La proprietaria riteneva ingiusto ripartire i costi dell'intercapedine tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, sostenendo che l'opera servisse solo i garage sotterranei. Contestava inoltre l'installazione delle telecamere approvata a maggioranza, giudicandola un'innovazione voluttuaria e troppo onerosa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della condomina. I giudici hanno chiarito che l'intercapedine protegge l'intero edificio dall'umidità, imponendo la ripartizione generale. Inoltre, la legge consente di deliberare l'impianto di sicurezza a maggioranza semplice. La condomina ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento di tutte le spese legali.
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Condominio Orizzontale: Spese e Innovazioni, la Cassazione decide
Un Proprietario ha contestato un decreto ingiuntivo per spese condominiali relative a lavori su beni comuni. Il Proprietario sosteneva l'invalidità della costituzione del condominio e l'assenza di servizi comuni per la sua proprietà, acquisita prima della delibera di costituzione. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici precedenti. Ha ribadito che il "condominio orizzontale" nasce automaticamente con l'esistenza di servizi comuni a più unità immobiliari, indipendentemente da un atto formale o dalla data di acquisto. Il Proprietario non ha provato l'eccessiva onerosità delle innovazioni né ha impugnato le delibere in tempo. La Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il Proprietario al pagamento delle spese.
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Regolamento di condominio: i blocchi di cemento battono la sosta
Un condomino ha impugnato la delibera assembleare che approvava l'installazione di cubi di cemento nella piazzetta comune per impedire la sosta delle auto. Il condomino sosteneva che l'opera fosse un'innovazione vietata o voluttuaria e rivendicava un diritto di parcheggio. La Corte d'Appello ha respinto le sue richieste, evidenziando che il regolamento di condominio vietava espressamente l'uso della piazzetta come parcheggio. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'installazione dei dissuasori non costituisce un'innovazione vietata, ma una semplice misura attuativa per far rispettare il regolamento di condominio. Di conseguenza, il condomino che ha perso la causa deve pagare le spese processuali e non può sottrarsi alla sua quota di spesa.
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