La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità dell'apertura di un varco in un muro perimetrale condominiale realizzata da una condomina per collegare la propria unità a un immobile esterno. La decisione ribadisce che il muro perimetrale condominiale è oggetto di proprietà comune ex art. 1117 c.c. e che tale natura può essere vinta solo dal titolo originario di costituzione del condominio. L'utilizzo del muro per servire un bene estraneo al complesso condominiale eccede i limiti dell'uso lecito della cosa comune previsti dall'art. 1102 c.c., comportando l'obbligo di chiusura del passaggio e ripristino della parete.
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