La Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di una condomina di partecipare alle spese di rifacimento della centrale termica, nonostante la sua unità immobiliare non fosse allacciata all'impianto. La decisione si basa sulla natura di bene comune del riscaldamento condominiale, sancita sia dal Codice Civile che dal regolamento condominiale. Poiché l'impianto era dimensionato per servire potenzialmente anche il magazzino della ricorrente, la mancanza di un allaccio effettivo non esonera dal contributo per la conservazione e il rinnovamento del bene comune.
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