Una società di gestione ha richiesto il pagamento di oneri per servizi e consumi ai proprietari di un appartamento situato in un villaggio residenziale. La richiedente basava la propria pretesa su un regolamento interno e sulla figura contrattuale del mandato. I proprietari hanno contestato il debito, sostenendo l'applicazione obbligatoria delle norme sul condominio, che impongono l'approvazione delle spese mediante assemblea. La controversia è giunta in Cassazione dopo decisioni difformi nei primi due gradi di giudizio. La Suprema Corte ha ravvisato la complessità giuridica relativa alle spese di gestione del residence, disponendo il rinvio degli atti alla Seconda Sezione Civile per una decisione specifica sulla natura del vincolo tra parti e beni comuni.
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