LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 1117-bis Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1117-bis Codice Civile

Spese di gestione del residence: condominio o mandato privato
Una società di gestione ha richiesto il pagamento di oneri per servizi e consumi ai proprietari di un appartamento situato in un villaggio residenziale. La richiedente basava la propria pretesa su un regolamento interno e sulla figura contrattuale del mandato. I proprietari hanno contestato il debito, sostenendo l'applicazione obbligatoria delle norme sul condominio, che impongono l'approvazione delle spese mediante assemblea. La controversia è giunta in Cassazione dopo decisioni difformi nei primi due gradi di giudizio. La Suprema Corte ha ravvisato la complessità giuridica relativa alle spese di gestione del residence, disponendo il rinvio degli atti alla Seconda Sezione Civile per una decisione specifica sulla natura del vincolo tra parti e beni comuni.
Continua »
Delibera consortile: minoranza bocciata e quote salve
Un consorzio immobiliare ha approvato opere di straordinaria amministrazione con il voto favorevole di appena 65 partecipanti su 353, pari a meno di mille millesimi complessivi. Un consorziato ha impugnato la delibera consortile denunciando il mancato raggiungimento della maggioranza per quote di valore economico. I giudici di primo e secondo grado hanno annullato l'atto, applicando le tutele del codice civile in materia di comunione e condominio. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della decisione assembleare e ha dichiarato inammissibile il ricorso del consorzio, ribadendo la piena validità delle regole sulle maggioranze minime.
Continua »
Supercondominio: chi riscuote le spese comuni?
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della legittimazione dell'amministratore di un singolo edificio nel contesto di un supercondominio. Il caso nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo per oneri condominiali richiesto dall'amministratore di una sola parte del complesso. La Suprema Corte ha stabilito che l'amministratore di un singolo fabbricato può agire esclusivamente per le spese relative ai beni comuni del proprio edificio. Per i beni appartenenti al supercondominio, la gestione e la riscossione spettano unicamente agli organi del complesso generale. Viene inoltre chiarito che non esiste solidarietà attiva tra gli amministratori dei diversi edifici e che la mancanza di tabelle millesimali non impedisce la riscossione dei crediti.
Continua »