L'Agenzia delle Entrate ha impugnato una sentenza tributaria favorevole a una società sportiva, lamentando una motivazione apparente in merito a presunte evasioni IRES, IRAP e IVA. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la decisione di merito era analitica e rispettosa del minimo costituzionale. La Corte ha ribadito che il vizio di motivazione non può essere utilizzato per richiedere un nuovo esame dei fatti, precluso in sede di legittimità, qualora il giudice di appello abbia esplicitato chiaramente il proprio percorso logico.
Continua »