Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1801 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1801 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 756-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – C.F. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE – C.F. P_IVA, che la rappresenta e difende ex lege;
— ricorrente —
-contro-
RAGIONE_SOCIALE;
NOME;
avverso la sentenza n. 6741/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relativo ad un accertamento, per l’anno d’imposta 2006, dell’omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito e dell’indebita deduzione di costi;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, motivando in merito a ciascuno degli otto rilievi contestati dall’Ufficio ed oggett dell’atto di appello, concludendo quindi nel senso che le argomentazioni dell’Ufficio non sono idonee, né sufficienti, per riformare la sentenza di rigetto dei primi giudici.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 d 1992, dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost. in relazione all 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per avere la sentenza impugnata motivato senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni dell’Ufficio e per essere la motivazione priva di una disamina concreta, indipendente ed autonoma degli elementi del giudizio.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Secondo questa Corte infatti:
in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio d legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. .132, secondo comma, n. 4 c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare l ragioni della decisione (per essere afflitta da un contras irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’ 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22598 del 2018);
in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Co sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva c:arenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice all formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020);
il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritt alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed
irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori RAGIONE_SOCIALE quali il vizio di motivazione pu essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);
in seguito alla riformulazione dell’art. 360, cornma 1, n. 5 c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio d legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo c:omma, n. 4 c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare l ragioni della decisione (per essere afflitta da un contras irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sen dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, rispondendo in maniera analitica, puntuale, specifica e chiara a tutti i rilievi avanzati dall’Ufficio, ha posto in essere motivazione ragionevole, coerente e rispettosa RAGIONE_SOCIALE norme sostanziali e processuali, che si colloca ben al di sopra del minim costituzionale di motivazione di cui all’art. 111 Cost. in merito non raggiungimento della prova da parte dell’Ufficio in merito alla omessa contabilizzazione dei compensi e alla indebita deduzione di costi; deve altresì rilevarsi che nel suo ricorso l’Ufficio non
evidenziato alcuna violazione o falsa applicazione di legge, dal momento che in tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – cori una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. S.U. n. 23745 del 2020).
Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge e per carenza della motivazione, investono nella sostanza il merito della lite, e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).
Ritenuto dunque che il motivo di impugnazione è infondato, il ricorso va conseguentemente respinto; nulla va statuito in merito alle spese non essendosi costituita la parte contribuente.
Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1:778; Cass. 27 ottobre 2021, n. 30191).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022.