Un'agenzia immobiliare ha impugnato la decisione che dichiarava l'estinzione del processo per mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive. Il difensore della società era giunto in ritardo di oltre un'ora, invocando un protocollo locale che prevedeva la cancellazione solo a fine giornata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'estinzione del processo. I giudici hanno chiarito che i protocolli locali costituiscono semplici linee guida e non possono derogare alle norme del codice di procedura civile. Di conseguenza, la condotta della ricorrente, basata su tesi pretestuose, ha integrato una responsabilità aggravata per lite temeraria, comportando la condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali.
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