Un lavoratore con mansioni di autista prestava servizio per una cooperativa affidataria di servizi comunali. Il Comune decideva di internalizzare le attività tramite un'azienda speciale neocostituita. L'accordo sindacale e le delibere limitavano il passaggio diretto del personale alle sole unità stabilmente adibite al servizio, escludendo il dipendente perché assunto in sostituzione. L'autista ricorreva in giudizio chiedendo l'assunzione e il risarcimento del danno, invocando la tutela prevista dal contratto collettivo. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della sua esclusione. I giudici hanno chiarito i limiti operativi della clausola sociale nei cambi di appalto: l'obbligo di assunzione non scatta in modo automatico per chiunque, ma tutela la continuità lavorativa nei soli limiti delle esigenze organizzative e del personale stabilmente impiegato nelle mansioni trasferite.
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