La Procura chiedeva l'archiviazione di un procedimento per infondatezza della notizia di reato. Il Giudice per le indagini preliminari, non condividendo l'impostazione accusatoria, fissava udienza camerale e invitava le parti a discutere sull'applicazione della causa di non punibilità. All'esito dell'udienza, il giudice disponeva l'archiviazione per particolare tenuità del fatto. L'indagato, tramite difensore d'ufficio, impugnava il provvedimento lamentando una violazione del diritto di difesa a causa del suo stato di irreperibilità e contestando il potere del giudice di decidere d'ufficio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha ribadito la piena legittimità dell'operato del giudice quando garantisce preventivamente il contraddittorio tra le parti, escludendo l'applicazione della sospensione del processo per irreperibilità alla fase delle indagini preliminari. Il ricorrente è stato condannato al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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