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Art. 111-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2026

Altri anni per Art. 111-bis Codice di Procedura Penale

No alla carta: serve il deposito telematico dell’impugnazione
Il Tribunale ha condannato un imputato con rito abbreviato per la detenzione di quaranta chilogrammi di cocaina, riconoscendogli le attenuanti generiche. Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, contestando la riduzione della pena e la valutazione della condotta processuale. La Procura ha depositato il ricorso in cancelleria su supporto cartaceo. I giudici supremi hanno rilevato la violazione delle nuove norme processuali sulla digitalizzazione della giustizia. A decorrere dal primo gennaio 2025, infatti, le parti devono presentare gli atti verso sentenze del tribunale ordinario esclusivamente online. L'omesso deposito telematico dell'impugnazione ha comportato l'inammissibilità insanabile dell'atto. Di conseguenza, il ricorso della pubblica accusa è fallito e la sentenza di primo grado è rimasta pienamente efficace, confermando la pena ridotta per l'imputato.
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Deposito telematico dell’impugnazione: la PEC costa il ricorso
Il Tribunale applicava all'amministratore di una casa di cura la misura del divieto temporaneo di esercitare uffici direttivi per un anno. I giudici ipotizzavano un sodalizio criminoso finalizzato a far operare un chirurgo pubblico in violazione del regime di esclusività, occultandone i compensi e la presenza nelle cartelle cliniche. Il difensore dell'indagato impugnava il provvedimento inviando il ricorso per Cassazione tramite posta elettronica certificata (PEC). La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto senza valutarne i motivi. I magistrati hanno stabilito che il deposito telematico dell'impugnazione deve avvenire obbligatoriamente tramite l'apposito portale ministeriale dei servizi telematici. Dal 1° aprile 2026 è infatti cessato il regime transitorio che consentiva l'invio via PEC per le misure cautelari penali.
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deposito telematico del ricorso: stop alla PEC nel penale
Un indagato ha contestato l'ordinanza del tribunale della libertà inviando l'atto tramite posta elettronica certificata anziché tramite il portale telematico ministeriale. Il difensore ha giustificato tale scelta allegando una schermata per attestare l'impossibilità informatica di selezionare l'ufficio competente sul portale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. La legge fissa il deposito telematico del ricorso come canale esclusivo per gli atti cautelari a partire dal primo aprile 2026. L'invio tramite PEC rimane vietato, salvo un malfunzionamento del sistema telematico formalmente attestato dai vertici dell'ufficio giudiziario o dal Ministero. Una semplice schermata non prova un guasto tecnico generale o prolungato. L'indagato ha quindi perso la possibilità di far valutare i propri motivi di difesa ed è stato condannato alle spese di giustizia e a tremila euro di sanzione.
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Restituzione nel termine: ricorso tempestivo ma respinto
Il difensore di un imputato ha presentato un ricorso penale in via telematica entro la scadenza prevista. La piattaforma informatica della giustizia non ha registrato l'atto a causa di una lieve difformità anagrafica nel nome del ricorrente. Ritenendo l'accaduto un caso di forza maggiore, il difensore ha depositato istanza di restituzione nel termine davanti alla Corte di appello. Il giudice di secondo grado si è dichiarato incompetente e ha trasmesso gli atti alla Cassazione. I Supremi Giudici hanno respinto l'istanza per mancanza dei presupposti. La restituzione presuppone infatti il mancato compimento tempestivo dell'atto, mentre qui il deposito risultava puntuale con regolare ricevuta informatica. Inoltre, l'istanza è giunta tardi per l'errata scelta dell'ufficio giudiziario.
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Deposito telematico del ricorso: la PEC costa l’inammissibilità
Un indagato agli arresti domiciliari per reati in materia di armi impugna la misura davanti alla Corte di Cassazione. Il difensore trasmette l'atto tramite posta elettronica certificata anziché caricarlo sul portale ministeriale, allegando uno screenshot che attesta un errore di sistema durante un tentativo di invio. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione. La legge impone il deposito telematico del ricorso sul portale come modalità esclusiva. L'invio tramite PEC non è più consentito, salvo un malfunzionamento informatico ufficialmente certificato dai vertici giudiziari o una prova rigorosa di impedimento assoluto, requisiti non soddisfatti da una semplice schermata informatica.
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Estorsione ambientale nei cantieri: il carcere resta confermato
La Suprema Corte di Cassazione conferma la custodia cautelare in carcere per un costruttore accusato del reato di estorsione ambientale aggravata dal metodo mafioso ai danni del titolare di una struttura ricettiva. L'indagato si era imposto nei lavori edili dichiarando la recente scarcerazione ed esigendo sovrapprezzi arbitrari. La persona offesa, invece di denunciare o adire le vie legali, si era rivolta a esponenti della criminalità organizzata locale per cercare mediazione e protezione. I giudici hanno respinto il ricorso difensivo, giudicando irrilevante l'assenza di minacce verbali esplicite: la notorietà criminale e il contesto territoriale coartano la libertà negoziale della vittima. La Cassazione ha ritenuto utilizzabili le registrazioni e proporzionato il regime carcerario, non superata la presunzione di pericolosità.
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Deposito telematico dell’impugnazione: il PM perde la causa
Il Tribunale di Brescia ha accolto l'appello cautelare di un indagato per traffico di stupefacenti, revocando la custodia in carcere per difetto di attualità delle esigenze cautelari. La Procura ha contestato la scarcerazione proponendo ricorso per cassazione. L'accusa ha tuttavia depositato l'atto d'impugnazione in formato cartaceo presso la cancelleria invece di utilizzare i canali digitali. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per il mancato rispetto della disciplina sul deposito telematico dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, scaduto il periodo transitorio il 31 marzo 2026, la modalità telematica tramite portale è obbligatoria ed esclusiva. L'omissione della forma telematica non ammette equipollenti in assenza di un malfunzionamento informatico debitamente certificato. La decisione di scarcerazione è dunque diventata definitiva a favore dell'indagato.
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Deposito telematico dell’impugnazione: la PEC costa il carcere
Un indagato, detenuto in carcere per reati di droga, ha contestato il mantenimento della misura cautelare tramite il proprio difensore. L'avvocato ha inoltrato il ricorso per cassazione tramite posta elettronica certificata nel maggio 2026, sostenendo l'assenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle ragioni difensive. I giudici hanno chiarito che il deposito telematico dell'impugnazione deve avvenire obbligatoriamente attraverso il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia. La disciplina transitoria che consentiva l'inoltro via PEC è infatti scaduta il 31 marzo 2026. L'ordinanza di carcerazione resta valida e l'indagato è stato condannato al pagamento delle spese di giustizia e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Deposito del ricorso via PEC: stop all’atto, sequestro valido
L'imputata richiede la restituzione del proprio telefono cellulare, trattenuto sotto sequestro probatorio nell'ambito di un procedimento penale. I giudici di merito respingono l'istanza, sostenendo che l'interessata debba attendere la definitività del verdetto per rivolgersi al giudice dell'esecuzione. Contro tale decisione, il difensore propone ricorso per cassazione avvalendosi della posta elettronica certificata nel giugno 2026. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per vizio di forma. I giudici di legittimità stabiliscono che il deposito del ricorso via PEC non è più consentito a partire dal 1° aprile 2026 per le impugnature cautelari reali. La difesa doveva utilizzare unicamente il portale ministeriale telematico, in assenza di un guasto tecnico formalmente certificato. L'imputata perde l'impugnazione e subisce la condanna al pagamento delle spese legali e di una sanzione economica.
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Deposito telematico del ricorso: stop alla PEC per la Cassazione
Il Tribunale confermava il sequestro preventivo di 88.500 euro in contanti ai danni di un indagato per reati di droga, finalizzato alla confisca allargata per presunta sproporzione reddituale. La difesa presentava ricorso per cassazione trasmettendolo via posta elettronica certificata (PEC). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione senza esaminare i motivi difensivi. I giudici hanno chiarito che il deposito telematico del ricorso deve avvenire esclusivamente tramite il portale dei servizi telematici del Ministero. Il regime transitorio che consentiva l'invio via PEC per le misure cautelari reali è cessato il 31 marzo 2026. L'omesso uso del portale rende l'atto inesistente, salvo malfunzionamenti ufficialmente certificati.
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Deposito telematico dell’impugnazione cautelare e ricorso
Un indagato sottoposto alla revoca degli arresti domiciliari e al ripristino della custodia in carcere ha contestato il provvedimento davanti alla Corte di Cassazione. Il difensore ha presentato il ricorso in formato cartaceo direttamente presso la cancelleria del tribunale competente, anziché utilizzare il portale ministeriale dedicato. La Corte ha chiarito che il deposito telematico dell'impugnazione cautelare è obbligatorio a partire dal primo aprile 2026 e che la consegna su supporto cartaceo non è più consentita, a meno che non sia ufficialmente attestato un malfunzionamento del sistema digitale. Poiché la difesa non ha documentato alcun guasto informatico, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi difensivi sulla misura custodiale. L'indagato resta pertanto in carcere e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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Deposito telematico dell’impugnazione: PEC vietata e ricorso nullo
L'indagato, sottoposto agli arresti domiciliari per l'acquisto di oltre 16 chilogrammi di sostanza stupefacente, contesta il provvedimento cautelare. Il difensore invia l'atto di ricorso per Cassazione tramite posta elettronica certificata, sostenendo l'impossibilità tecnica di accedere al portale ministeriale dedicato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il mancato rispetto delle regole relative al deposito telematico dell'impugnazione travolge l'atto processuale: la trasmissione a mezzo PEC resta valida solo in presenza di un'attestazione ufficiale di malfunzionamento informatico rilasciata dagli uffici giudiziari competenti. In assenza di tale prova documentale, l'atto trasmesso via posta certificata non ha efficacia, determinando la conferma della misura restrittiva e la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
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Guasto e deposito telematico penale: valido l’atto su carta
La Procura della Repubblica presentava un ricorso in appello su supporto cartaceo dopo che il Presidente del Tribunale aveva attestato il blocco tecnico del sistema informatico. La Corte di Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione: il provvedimento presidenziale di sospensione menzionava varie fasi processuali ma ometteva il libro dedicato alle impugnazioni. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un chiarimento cruciale sul deposito telematico penale. I giudici di legittimità hanno affermato che l'attestazione del malfunzionamento informatico abilita automaticamente il deposito cartaceo di ogni atto processuale. I capi degli uffici giudiziari non possono limitare questa deroga o creare nuove cause di invalidità non previste dal codice.
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PEC bocciata: vince il deposito telematico del ricorso
Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati di droga ha impugnato il provvedimento restrittivo. Il difensore ha inviato l'atto tramite posta elettronica certificata dopo il termine perentorio del 31 marzo 2026. Dal primo aprile 2026 la normativa impone il deposito telematico del ricorso esclusivamente attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Il Procuratore Generale ha quindi eccepito l'irregolarità della trasmissione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i motivi relativi alla libertà personale. L'omesso utilizzo del portale dedicato, in assenza di malfunzionamenti accertati, preclude l'accesso al giudizio di legittimità. I giudici hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Deposito telematico dell’impugnazione errato: no al carcere
Il difensore deposita ricorso per cassazione contro una condanna penale tramite portale telematico nei termini di legge. Tuttavia associa l'atto al vecchio numero di fascicolo d'appello anziché a quello del giudizio di rinvio. La cancelleria non visualizza il file e non lo invia a Roma. La corte d'appello ritiene definitiva la sentenza e ordina l'arresto. Il condannato promuove un incidente di esecuzione. La Suprema Corte accoglie il ricorso: il tempestivo deposito telematico dell'impugnazione, sebbene irregolare, non rende l'atto inesistente. Solo il giudice dell'impugnazione ha il potere di dichiarare l'inammissibilità. La condanna resta non esecutiva e il condannato torna subito in libertà.
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Deposito telematico ricorso penale: PEC bocciata dai giudici
Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame davanti alla Corte di Cassazione, contestando la mancanza di attualità delle esigenze cautelari e la sproporzione della misura restrittiva. Tuttavia, il difensore trasmette l'atto di impugnazione tramite posta elettronica certificata anziché caricarlo sul portale ministeriale dedicato. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione senza esaminare le ragioni difensive. Con la riforma della giustizia penale, il deposito telematico ricorso penale deve avvenire unicamente attraverso il portale telematico abilitato. L'invio tramite semplice posta certificata viola le norme processuali tassative e rende l'atto nullo, anche se la cancelleria ha comunque visionato il documento. Il ricorrente subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Deposito del ricorso via PEC: perché la Cassazione lo boccia
Il Tribunale del riesame confermava la custodia cautelare in carcere per un indagato per reati di sostanze stupefacenti. La difesa proponeva ricorso per cassazione contestando la competenza territoriale del giudice, i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Tuttavia, il difensore trasmetteva l'atto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ufficio giudiziario anziché utilizzare l'apposito portale telematico. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. La legge vieta il deposito del ricorso via PEC per le misure cautelari dopo la scadenza del regime transitorio fissata al 31 marzo 2026. L'indagato resta in carcere ed è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione via PEC: scatta l’inammissibilità
Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati di droga ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame. La difesa ha inoltrato il ricorso per cassazione via PEC alla cancelleria del tribunale dopo la scadenza del regime transitorio di digitalizzazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, terminata la fase transitoria, gli atti difensivi in materia cautelare devono transitare obbligatoriamente dal portale telematico dedicato. L'invio della posta elettronica certificata ordinaria non è più consentito e rende irricevibile il gravame, salva la prova di un guasto informatico accertato.
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Deposito telematico del ricorso: la PEC non evita il carcere
Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati associativi ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Il difensore ha trasmesso l'atto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dell'ufficio giudiziario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza valutare i motivi difensivi. I giudici hanno chiarito che il deposito telematico del ricorso deve avvenire tramite il portale telematico dedicato e non più via posta certificata. Con la scadenza del periodo transitorio, l'uso della posta elettronica comune non ha più valore legale, a meno che non vi sia un blocco accertato dei sistemi. L'indagato resta in custodia carceraria e deve versare tremila euro alla cassa statale oltre alle spese processuali.
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Deposito del ricorso via PEC: stop della Cassazione
Un indagato, sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati di stupefacenti, contesta la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria che ha confermato la misura restrittiva. Il difensore trasmette l'impugnazione alla cancelleria del giudice del riesame inviandola tramite posta elettronica certificata nel giugno 2026. La Suprema Corte dichiara l'atto inammissibile senza entrare nel merito delle ragioni difensive. I giudici rilevano che il deposito del ricorso via PEC non è più consentito dopo la scadenza del regime transitorio fissata al 31 marzo 2026. Da aprile 2026 vige infatti l'obbligo assoluto di utilizzare esclusivamente il portale telematico dedicato agli atti penali, salvo un blocco tecnico certificato del sistema. Di conseguenza, il detenuto resta in carcere ed è condannato a versare tremila euro alla Cassa delle ammende.
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