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Art. 111-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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Altri anni per Art. 111-bis Codice di Procedura Penale

Deposito telematico dell’impugnazione: il PM sbaglia e decade
Un custode nominato dalle forze dell'ordine per sorvegliare un'autovettura sequestrata vendeva il veicolo a un terzo in buona fede per favorire il proprietario originario. Il Tribunale assolveva l'uomo per la particolare tenuità dell'offesa. Il Pubblico Ministero impugnava la decisione contestando l'assoluzione, ma presentava il ricorso in forma cartacea presso la cancelleria invece di utilizzare la piattaforma informatica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della pubblica accusa. L'obbligo di deposito telematico dell'impugnazione vincola anche i magistrati inquirenti, rendendo nullo e inefficace qualsiasi deposito tradizionale eseguito senza un certificato malfunzionamento del sistema.
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Sequestro preventivo dell’immobile: nullo se precede la frode
La Procura europea contestava a una società e ai suoi amministratori una complessa frode fiscale e il reato di associazione a delinquere, chiedendo il sequestro preventivo dell'immobile utilizzato anche come magazzino aziendale. Il Tribunale del riesame revocava il blocco del bene e la Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, respingendo il ricorso del pubblico ministero. I giudici hanno chiarito che l'immobile era stato acquistato nel 2014 con fondi personali dell'amministratrice, mentre le violazioni fiscali contestate risalivano solo al 2017. L'associazione per delinquere non genera di per sé un profitto autonomo se non quello derivante dai singoli reati-fine. Mancando la prova dell'impiego di denaro illecito e dell'uso strumentale esclusivo dell'edificio, che ospitava anche imprese lecite, il sequestro preventivo dell'immobile resta illegittimo.
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Deposito telematico dell’impugnazione: no alla PEC
Un indagato sottoposto agli arresti domiciliari per spaccio contesta la misura. La difesa sostiene l'assenza di reato perché l'uomo ha solo assaggiato la sostanza stupefacente per conto di terzi. Il difensore inoltra il ricorso per cassazione tramite posta elettronica certificata alla cancelleria del tribunale. I giudici di legittimità dichiarano inammissibile il ricorso senza esaminare il merito. La legge prescrive l'obbligo del deposito telematico dell'impugnazione tramite il portale dedicato della giustizia penale. La trasmissione via PEC è consentita soltanto se un guasto dei sistemi informatici risulta formalmente attestato dai vertici ministeriali. L'omessa certificazione del blocco tecnico rende nullo l'invio alternativo e comporta la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Ricorso penale via PEC bocciato: domiciliari confermati
Un indagato agli arresti domiciliari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ha impugnato l'ordinanza cautelare davanti alla Cassazione. La difesa ha inoltrato l'atto via posta certificata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso penale via PEC, spiegando che, con l'esaurimento della disciplina transitoria, le impugnazioni cautelari devono essere caricate tassativamente sul portale ministeriale dedicato. L'invio tramite messaggio certificato non è più valido in assenza di un malfunzionamento informatico formalmente attestato. Di conseguenza, l'indagato resta sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e deve pagare tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Deposito telematico dell’impugnazione: l’atto cartaceo non vale
Un imputato ha impugnato una condanna penale tramite il proprio difensore, il quale ha presentato l'atto cartaceo a mano presso la cancelleria del tribunale anziché caricarlo sul portale online della giustizia. Il difensore ha motivato la scelta con un virus informatico che aveva bloccato il computer di studio e il dispositivo di firma digitale. I giudici di secondo grado hanno dichiarato l'appello inammissibile per mancato rispetto delle forme telematiche obbligatorie. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, sancendo che il deposito telematico dell'impugnazione è l'unica via ammessa per legge. Il deposito cartaceo non è sanabile dal principio del raggiungimento dello scopo né da guasti al computer personale del professionista. L'imputato perde definitivamente il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione pecuniaria.
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Stop al ricorso per cassazione a mezzo PEC: serve il portale
Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere ha presentato istanza di revoca della misura, contestando l'inutilizzabilità di messaggi criptati acquisiti tramite ordine europeo di indagine. Dopo il rigetto da parte del Tribunale del Riesame, il difensore ha impugnato il provvedimento trasmettendo il ricorso per cassazione a mezzo PEC nel maggio 2026. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione senza esaminare i motivi difensivi. I giudici hanno chiarito che, scaduto il termine transitorio del 31 marzo 2026, gli atti in materia cautelare devono essere depositati esclusivamente mediante il portale dei servizi telematici. L'inoltro tramite posta elettronica certificata è consentito solo in presenza di un malfunzionamento del sistema telematico ufficialmente accertato o certificato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giustizia e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Deposito telematico dell’atto di appello: stop definitivo alla PEC
La Corte di appello dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato tramite posta elettronica certificata anziché mediante l'apposito portale informatico della giustizia. Il difensore ricorreva per Cassazione lamentando un blocco tecnico del portale che impediva la corretta trasmissione nei termini di legge. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che il deposito telematico dell'atto di appello deve avvenire esclusivamente tramite il Portale telematico dedicato e che l'invio via PEC non costituisce una valida alternativa. L'uso di canali telematici non autorizzati provoca l'irrimediabile inammissibilità dell'atto difensivo per violazione di norme procedurali inderogabili.
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Deposito telematico dell’appello: no alla PEC anche con linea giù
Due imputati condannati per reati fallimentari hanno impugnato la sentenza inviando l'atto tramite posta elettronica certificata anziché mediante l'apposito portale ministeriale. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per inosservanza delle forme obbligatorie. I difensori hanno fatto ricorso in Cassazione sostenendo che la linea internet fosse debole e il sistema bloccato. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi confermando le condanne. I giudici hanno chiarito che il deposito telematico dell'appello tramite portale è esclusivo e inderogabile dal 2025. Le eccezioni richiedono una certificazione ufficiale di malfunzionamento oppure una formale istanza di restituzione nel termine supportata da prove tecniche oggettive del blocco informatico.
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Convalida del DASPO: invio PEC e rispetto dell’obbligo di firma
La Questura ha imposto a un tifoso il divieto di accesso alle manifestazioni sportive con obbligo di firma, dopo averlo fermato vicino allo stadio insieme a persone in possesso di martelli e altri oggetti pericolosi. Il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura. Il tifoso ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che il giudice non avesse esaminato la memoria difensiva inviata tramite PEC e contestando la frequenza delle firme. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nel rito urgente per la convalida del DASPO, chi invia memorie via PEC ha l'onere di verificare l'effettiva ricezione e l'inserimento dell'atto nel fascicolo del giudice. Inoltre, il dispositivo dell'ordinanza si limitava a confermare le prescrizioni della Questura senza alcun illegittimo aggravamento.
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Addio PEC: deposito telematico impugnazioni obbligatorio
Il Tribunale condannava l'amministratore di una società fallita per bancarotta fraudolenta documentale. Il difensore dell'imputato proponeva appello inviando l'atto tramite posta elettronica certificata anziché caricarlo sul Portale ministeriale. I giudici d'appello dichiaravano l'impugnazione inammissibile per mancato rispetto delle forme telematiche obbligatorie. L'imputato ricorreva per Cassazione sostenendo che la PEC fosse equipollente e che il formalismo violasse il diritto di difesa. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la condanna e liquidando le spese alla parte civile. I giudici di legittimità hanno ribadito che la disciplina transitoria impone in via esclusiva il deposito telematico impugnazioni mediante il Portale a partire dal 1° gennaio 2025. L'invio tramite PEC, al di fuori dei casi di blocco tecnico certificato, provoca l'inammissibilità insanabile dell'atto, anche se pervenuto nei termini.
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Termini riesame e deposito telematico: resta la custodia
Due indagati in carcere per spaccio di sostanze stupefacenti hanno impugnato l'ordinanza di custodia cautelare. La difesa ha sostenuto che il Tribunale del riesame avesse deciso in ritardo, superando il termine di dieci giorni, a causa dell'invio telematico degli atti avvenuto dopo la chiusura degli uffici. I ricorrenti hanno inoltre eccepito l'incompetenza del giudice per territorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La Suprema Corte ha chiarito le regole applicabili ai Termini riesame e deposito telematico: durante il periodo transitorio della Riforma Cartabia, un invio telematico oltre l'orario di apertura al pubblico si considera effettuato il giorno lavorativo successivo. Pertanto la decisione era tempestiva. Riguardo alla competenza territoriale, la vendita di droga avveniva in luoghi diversi senza certezza sul luogo esatto del reato, rendendo corretto l'uso dei criteri suppletivi. Gli indagati restano in carcere e pagheranno 3.000 euro ciascuno.
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Deposito telematico dell’impugnazione: PEC non valida
Il Tribunale condannava l'Imputato per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Il Difensore presentava atto di appello tramite posta elettronica certificata anziché mediante il portale dedicato. La Corte di Appello dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione per mancato rispetto delle forme obbligatorie. L'Imputato ricorreva in Cassazione lamentando presunti malfunzionamenti del sistema e l'invio tempestivo dell'atto. I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso. La Suprema Corte ha ribadito l'obbligo esclusivo del deposito telematico dell'impugnazione sul portale ministeriale a far data dal primo gennaio 2025. L'invio tramite semplice PEC rende l'atto inammissibile qualora il difensore non provi e non segnali secondo le regole il reale blocco informatico del sistema. L'Imputato perde definitivamente il diritto all'appello e deve pagare le spese processuali.
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Deposito telematico penale: invio serale e termini perentori
Un indagato per reati familiari e lesioni propone riesame contro la misura cautelare. Il difensore effettua il deposito telematico penale del ricorso oltre l'orario di chiusura della cancelleria. La Procura trasmette gli atti al Tribunale del Riesame il lunedì successivo alla scadenza del quinto giorno feriale. La difesa eccepisce la perdita di efficacia della misura cautelare per presunta tardività nella trasmissione del fascicolo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che l'atto trasmesso fuori orario viene preso in carico il primo giorno lavorativo successivo. Il termine di cinque giorni decorre dal giorno ancora seguente, senza conteggiare il giorno iniziale. La coincidenza della scadenza con un giorno festivo sposta il termine al primo giorno feriale utile. La misura cautelare resta valida e il ricorrente deve pagare le spese processuali.
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Deposito del ricorso telematico errato: carcere confermato
L'Indagato, sottoposto alla custodia in carcere per reati di droga, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame. Il difensore ha inviato l'atto tramite Posta Elettronica Certificata. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'Inammissibilità della richiesta. Dal primo aprile duemilaventisei la legge impone infatti il deposito del ricorso telematico esclusivamente tramite il portale ministeriale dedicato. L'invio tramite Posta Elettronica Certificata non è più consentito, salvo malfunzionamenti tecnici debitamente certificati. L'Indagato non ha dimostrato alcun guasto del sistema. Per questo motivo, i giudici hanno respinto l'impugnazione senza valutarne il merito. L'Indagato deve ora pagare le spese del processo e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende, rimanendo in custodia cautelare.
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Termini per l’impugnazione: l’appello è tempestivo
La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'appello di un cittadino condannato in primo grado, ritenendo l'atto presentato in ritardo rispetto alle scadenze di legge. Il difensore dell'imputato presentava ricorso per Cassazione, dimostrando la piena tempestività del deposito eseguito tramite posta elettronica certificata. Il calcolo corretto evidenziava che il termine di quarantacinque giorni cadeva di domenica e slittava regolarmente al lunedì seguente. I giudici di legittimità hanno accertato il rispetto rigoroso dei termini per l'impugnazione e l'errore commesso dalla Corte territoriale nel conteggio dei giorni. La Suprema Corte ha annullato la decisione errata e ordinato la trasmissione del fascicolo a un'altra sezione per la celebrazione del processo di secondo grado.
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Deposito telematico dell’impugnazione: PEC non valida
Un imputato per reati di criminalità organizzata e narcotraffico ha presentato ricorso per ottenere gli arresti domiciliari, inviando l'atto tramite posta elettronica certificata anziché mediante il portale dedicato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: dal primo aprile 2026 il deposito telematico dell'impugnazione sul portale ministeriale è l'unico canale consentito dalla legge, vietando l'uso della PEC salvo guasti tecnici certificati. I giudici hanno inoltre ribadito che le novità personali dell'imputato, come il matrimonio, la paternità e l'offerta di lavoro, non superano la forte presunzione di pericolosità sociale derivante dai precedenti e dalla gravità delle accuse.
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Deposito telematico del ricorso: no alla PEC dopo la scadenza
Il Tribunale applica la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per presunto spaccio di lieve entità. Il difensore contesta la decisione e invia l'impugnazione alla Corte di Cassazione tramite posta elettronica certificata dopo il termine del regime transitorio. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità dell'atto. I giudici evidenziano che il deposito telematico del ricorso deve avvenire esclusivamente tramite il portale ministeriale dedicato e non via PEC, salvo malfunzionamenti ufficialmente certificati dal dirigente o dalla direzione ministeriale. L'inosservanza delle forme legali comporta la chiusura immediata del giudizio, la conferma degli arresti domiciliari e la condanna del ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Estradizione passiva: la rinuncia al ricorso chiude la custodia
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un cittadino straniero sottoposto a custodia cautelare in carcere nell'ambito di una procedura di estradizione passiva verso il proprio Paese di origine. L'estradando aveva inizialmente impugnato l'ordinanza dei giudici di merito che respingeva la revoca o la sostituzione del carcere con gli arresti domiciliari, lamentando la carenza di gravi indizi e l'assenza del pericolo di fuga. Successivamente, il difensore munito di procura speciale ha depositato formale rinuncia all'impugnazione con contestuale revoca dell'opposizione alla consegna. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza applicare sanzioni o spese a carico della persona richiesta.
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Deposito telematico impugnazioni penali: stop alla PEC
Un imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere impugna il rigetto dell'appello cautelare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Con la riforma del processo penale, il deposito telematico impugnazioni penali attraverso il portale dedicato è obbligatorio a pena di inammissibilità. L'invio a mezzo PEC o in formato cartaceo è consentito unicamente in caso di accertato e certificato malfunzionamento dei sistemi informatici ministeriali. L'imputato non ha provato alcun disservizio del portale telematico al momento della trasmissione. I giudici di legittimità hanno pertanto respinto il gravame, confermando la misura carceraria e condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di una sanzione di tremila euro.
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Deposito telematico dell’impugnazione: PEC non valida
Un indagato per traffico di droga e possesso di armi clandestine ha impugnato il diniego degli arresti domiciliari. Il difensore ha inviato il ricorso per Cassazione tramite PEC, motivando la scelta con presunti disservizi del Portale Deposito Atti Penali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il deposito telematico dell'impugnazione è un obbligo inderogabile. L'invio alternativo a mezzo PEC o cartaceo resta valido solo in presenza di un malfunzionamento del portale ufficialmente certificato dal Ministero della Giustizia o dai dirigenti degli uffici giudiziari. L'indagato resta in carcere ed è condannato al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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