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Art. 1108 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1108 Codice Civile

Uso della cosa comune: legittimo il divieto di sosta parziale
Alcuni comproprietari hanno impugnato la delibera dell'assemblea che vietava il parcheggio e il transito di veicoli su una specifica porzione mattonata del cortile condiviso. I ricorrenti sostenevano che il divieto alterasse la destinazione del bene e impedisse l'uso della cosa comune. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, rigettando il ricorso. La Corte ha chiarito che disciplinare o limitare parzialmente il parcheggio non costituisce un'innovazione vietata, ma una legittima regolamentazione dell'uso della cosa comune approvabile a maggioranza. Poiché il parcheggio resta consentito nelle altre zone dell'area e la parte mattonata rimane utilizzabile per scopi diversi, non sussiste alcuna violazione dei diritti dei singoli partecipanti. I comproprietari dissenzienti sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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Transazione su beni comuni: serve l’unanimità o si demolisce
Un condomino aveva trasformato abusivamente parte del sottotetto e del tetto comune in una terrazza privata. Il Condominio ha chiesto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. L'erede del condomino si è opposta, sostenendo che un'assemblea condominiale avesse approvato un accordo transattivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'erede, confermando che la transazione su beni comuni richiede obbligatoriamente il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio, ai sensi dell'art. 1108 c.c. Di conseguenza, in mancanza dell'unanimità, l'accordo è nullo e l'erede deve demolire le opere abusive e ripristinare il tetto condominiale, oltre a pagare le spese legali.
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Consenso unanime dei condomini o la transazione sul tetto è nulla
Un condomino impugnava le delibere che gli imponevano di rimuovere alcune strutture dal tetto comune. L'erede del condomino sosteneva che la lite fosse stata risolta con un accordo transattivo successivo. La Corte d'Appello dichiarava nullo tale accordo perché non approvato da tutti i condomini. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che per le transazioni che hanno ad oggetto beni comuni è necessario il consenso unanime dei condomini. Di conseguenza, il ricorso dell'erede è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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