Un nuovo proprietario subisce un decreto ingiuntivo dal condominio per spese condominiali arretrate del precedente venditore. Per evitare il pignoramento, l'acquirente salda il debito specificando per iscritto di voler chiarire chi sia il vero debitore. Contestualmente, richiede il rimborso al vecchio proprietario. Il Tribunale respinge la domanda ritenendo il pagamento un accordo definitivo e negando il rimborso. La Corte di Cassazione ribalta la pronuncia: saldare una somma per fermare l'esecuzione forzata non costituisce transazione. Inoltre, sebbene l'acquirente risponda verso il condominio insieme al venditore per la gestione recente, nei rapporti interni vale la responsabilità personale. L'acquirente che paga arretrati del venditore conserva il pieno diritto di rivalsa per ottenere la restituzione delle somme.
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