Il Primo Proprietario ha citato in giudizio il Secondo Proprietario chiedendo la sua partecipazione alle spese per la realizzazione di una strada privata asfaltata su terreni precedentemente divisi, oltre al risarcimento dei danni per la perdita di un'importante occasione di vendita del proprio fondo. Il Secondo Proprietario si è opposto, ritenendo la spesa eccessiva e sproporzionata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Primo Proprietario, confermando che il principio di buona fede contrattuale impone un dovere di cooperazione che incontra però il limite del sacrificio sproporzionato dei propri interessi. Di conseguenza, il rifiuto di contribuire a una spesa non strettamente necessaria e gravosa è legittimo.
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