Il Comune di Albenga ha aggiudicato una farmacia comunale a due farmaciste dipendenti, riconoscendo loro un diritto di prelazione. Un'altra farmacista ha impugnato l'aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha annullato l'aggiudicazione, disapplicando la norma nazionale sul diritto di prelazione farmacie incondizionato, ritenendola incompatibile con l'Art. 49 TFUE (libera circolazione) secondo la Corte di Giustizia UE. Le farmaciste aggiudicatarie hanno proposto ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ribadendo che le contestazioni riguardavano errori di giudizio del giudice amministrativo, non motivi di giurisdizione. Le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia retroattiva ed erga omnes.
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