La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un imputato in custodia cautelare per favoreggiamento, la cui accusa si basava su chat criptate ottenute dalla Francia tramite un Ordine Indagine Europeo. La difesa contestava la legittimità dell'acquisizione originaria delle prove e la violazione del diritto di difesa. La Corte ha ribadito la piena utilizzabilità delle prove, fondandosi sul principio della presunzione di legittimità degli atti giudiziari esteri e sul fatto che spetta alla difesa l'onere di provare una concreta violazione dei diritti fondamentali, non essendo sufficiente una generica contestazione.
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