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Art. 11 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 11 Codice di Procedura Penale

Responsabilità magistrati: unico processo per più giudici? No
Un cittadino ha citato in giudizio lo Stato per ottenere un risarcimento, accusando di condotta illecita più magistrati operanti in diverse città. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta, stabilendo un principio fondamentale sulla responsabilità civile dei magistrati: non è possibile intentare un unico processo. Quando le accuse riguardano magistrati di distretti giudiziari differenti, è obbligatorio avviare cause separate presso i rispettivi tribunali competenti. Questa regola sulla competenza è speciale e inderogabile, prevalendo su ogni altra norma generale del codice di procedura. Di conseguenza, il tentativo del cittadino di unificare le cause è fallito e ha perso il ricorso.
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Competenza magistrati Cassazione: il foro è Roma
Un avvocato ha intentato una causa di risarcimento danni contro lo Stato, lamentando un errore giudiziario da parte della Corte di Cassazione. La Suprema Corte, intervenendo su un regolamento di competenza, ha stabilito in modo definitivo che per le azioni di responsabilità civile che coinvolgono esclusivamente la competenza dei magistrati della Cassazione, il foro territoriale inderogabile è quello del Tribunale di Roma. La decisione si basa sul principio del 'forum commissi delicti', dato che la Cassazione ha sede a Roma.
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Competenza territoriale magistrati: la Cassazione decide
Un cittadino ha citato lo Stato per presunta colpa grave di alcuni giudici della Corte di Cassazione. Il caso ha sollevato una questione sulla competenza territoriale magistrati. La Corte di Cassazione ha stabilito che per le azioni di responsabilità civile contro i propri magistrati, la competenza non si sposta secondo le regole speciali (art. 11 c.p.p.), ma resta radicata presso il Tribunale di Roma, in applicazione del criterio generale del luogo dove è sorto il presunto danno.
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Proroga termine processuale: Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla tempestività di un ricorso la cui scadenza cadeva in un giorno festivo (venerdì), seguito da un sabato. La Corte ha stabilito che la proroga del termine processuale si estende fino al primo giorno non festivo successivo, quindi al lunedì. Nel merito, ha rigettato il ricorso di un cliente contro i suoi ex avvocati per presunta negligenza professionale, confermando la decisione della Corte d'Appello che non aveva riscontrato un nesso causale tra la condotta dei legali e il danno lamentato.
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