Due comproprietari, considerati terzi interessati, hanno chiesto la revoca del decreto di confisca dei loro beni, emesso nell'ambito di una misura di prevenzione contro un altro soggetto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la confisca di prevenzione non può essere revocata sulla base di prove che i ricorrenti avrebbero potuto presentare durante il primo giudizio ma che hanno omesso di produrre. La Suprema Corte ha chiarito che per prova nuova si intende solo quella scoperta dopo la definitività della misura o sopravvenuta successivamente, e non quella semplicemente non dedotta per negligenza o scelta strategica, salvo cause di forza maggiore. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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