Due vicini stipulano nel 1960 un accordo per una servitù reciproca di costruzione sul confine. Nel 1984, uno dei proprietari firma il progetto edilizio dell'altro. Successivamente, i nuovi acquirenti pretendono di edificare sul confine, ma i vicini si oppongono eccependo la prescrizione ventennale del diritto, maturata nel 1980. La Corte d'Appello ritiene che la firma sul progetto nel 1984 costituisca una rinuncia tacita alla prescrizione. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: la semplice firma su un progetto edilizio altrui non configura una rinuncia tacita alla prescrizione, poiché manca un comportamento incompatibile assoluto e inequivocabile che dimostri la consapevolezza dell'avvenuta estinzione del diritto. La Suprema Corte rigetta quindi la domanda dei costruttori, dichiarando prescritto il diritto di servitù.
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