Una società, proprietaria di un lotto ai margini di un villaggio turistico, crea un varco per consentire l'accesso ai suoi clienti. Il consorzio che gestisce il villaggio si oppone, negando l'esistenza di un diritto di passaggio. La Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: l'onere della prova servitù di passaggio spetta interamente a chi sostiene di averne diritto. Non basta dimostrare l'esistenza di un sentiero o di un cancello, ma è necessario provare il titolo legale che ha costituito tale diritto (contratto, testamento o usucapione). La Corte ha quindi annullato la precedente decisione, rinviando la causa a un nuovo giudice per una corretta valutazione delle prove.
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