Un Proprietario chiedeva che il suo immobile fosse dichiarato libero da una servitù di passaggio. L'altro Proprietario sosteneva invece l'esistenza di tale diritto. La Corte d'Appello aveva riconosciuto la servitù di passaggio pedonale, basandosi sulla presenza di opere visibili e permanenti e sull'uso continuato. Il Proprietario soccombente ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'accertamento delle opere e l'uso della servitù. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'esistenza della servitù di passaggio e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali.
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