Due proprietari (i Ricorrenti) hanno citato in giudizio altri due proprietari (gli Intimati) per accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio sul loro fondo. Le parti avevano pattuito di spostare la servitù tramite un accordo scritto. I Ricorrenti chiedevano anche un'indennità per violazioni e risarcimento danni. Il Tribunale aveva accolto l'accertamento dell'inesistenza della servitù e l'indennità, ma rigettato il risarcimento. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, rigettando tutte le domande dei Ricorrenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dei Ricorrenti inammissibile, confermando la decisione d'Appello. Questo perché i Ricorrenti non avevano rispettato le modalità previste nell'accordo per il trasferimento della servitù di passaggio.
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