Un Fornitore di carburante ha citato in giudizio un'Azienda Cliente per accertare l'inesistenza di un debito, dopo che l'Azienda Cliente aveva contestato fatture carburante già pagate, sostenendo gravi discordanze tra quanto fatturato e quanto erogato e chiedendo la restituzione di una somma. Il Fornitore ha sollevato questioni sulla costituzionalità dei giudici ausiliari e sull'applicazione delle norme sull'indebito oggettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fornitore, confermando la decisione precedente. Ha ritenuto infondata la questione sui giudici ausiliari e inammissibile la richiesta di rivalutazione dei fatti.
Continua »